I -Costituzione, nome, sede, durata, oggetto sociale

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

Ai sensi del Decreto Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460, è costituita l’Associazione denominata “Slum Child”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale; la qualifica di ONLUS costituisce peculiare segno distintivo e verrà inserita in tutte le comunicazioni pubbliche. L’Associazione ha sede legale nel comune di Bologna in via Tintoretto n.7/a2, la sua durata è indeterminata. Eventuali modifiche della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune potranno essere autorizzate da  delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può svolgere i propri programmi e costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all’estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali realtà utilizzeranno lo stesso nome, seguito dall’indicazione della località della sede. L’Associazione è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione sociale e la promozione di qualsiasi forma di assistenza socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, a favore di comunità svantaggiate e/o in stato di povertà.

Tali aiuti potranno essere destinati anche ai propri associati, qualora in condizioni di svantaggio.

L’Associazione mira in particolare a:

  1. Sostenere la condizione minorile mediante l’educazione scolastica, l’alimentazione, l’assistenza sanitaria e la formazione professionale, anche grazie ad attività di sostegno a distanza.
  2. Promuovere programmi per l’avvio di attività economiche mirate all’autosviluppo locale e diffondere  tecnologie per l’uso delle risorse naturali nel rispetto dell’ambiente.
  3. Organizzare viaggi nei Paesi ove vi siano attività (o progettazione) dell’Associazione al fine di conoscere  e condividere la cultura e la realtà delle popolazioni locali.
  4. Organizzare raccolte di materiali e generi di prima necessità (es. vestiario, alimenti, medicinali e attrezzature igienico-sanitarie, ecc.) destinate al sostegno delle comunità individuate.
  5. Promuovere e sostenere iniziative per lo sviluppo del commercio equo e solidale.
  6. Collaborare con altre Associazioni e Istituzioni, nazionali e internazionali e promuovere iniziative per raccogliere fondi per perseguire le proprie finalità di solidarietà sociale (es. mercatini, cene, lotterie, concorsi ed eventi di beneficenza, ecc.)
  7. Produrre, realizzare e distribuire materiale editoriale, fotografico, video e audio a supporto delle finalità dell’Associazione.
  8. Promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione a sostegno degli obiettivi e delle finalità dell’organizzazione per diffondere e sviluppare una cultura di pace e solidarietà.
  9. Le attività di solidarietà suindicate saranno svolte nei confronti di soggetti svantaggiati anche a livello nazionale.

L’Associazione si impegna a rimanere apolitica e non può svolgere attività diverse da quelle previste dall’art.10 comma 1 lettera a) del decreto Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460, salvo quelle direttamente connesse.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite (non da soci e nel limite dei compensi stabiliti dall’art.10, comma 6, del suddetto decreto) che gratuite. Le attività precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri Soci, che non possono essere retribuite in alcun modo. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio.

Art. 3 – Conferimento del proprio nome e logo

L’Associazione può concedere, in Italia e all’estero, l’utilizzo del proprio nome e del proprio logo ad Associazioni o Gruppi locali che, condividendone gli scopi, intendono collaborare alle attività dell’Associazione stessa. Essi conservano la loro indipendenza giuridica, amministrativa, gestionale e patrimoniale.

Il Presidente, valutate le finalità del soggetto a cui concedere l’utilizzo del proprio nome e logo, sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo il quale delibera circa l’approvazione.

II -Soci

Art. 4 – Soci

L’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono gli ideali e sono interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali. È socio chi aderisce all’Associazione secondo le modalità di cui all’articolo 6 per contribuire al raggiungimento degli scopi associativi. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associativi.  È  espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Prima di procedere all’esclusione dall’Associazione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il versamento della quota associativa. Gli associati hanno diritto di recesso in qualsiasi momento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 – Tipologie di soci

I soci si dividono in:

  • Fondatori: coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo (e che versano la quota associativa annuale);
  • Ordinari: le persone fisiche e giuridiche, intervenute in un momento successivo alla costituzione dell’Associazione che, condividendone le finalità, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e versando la quota associativa annuale;
  • Onorari: coloro che abbiano reso servizi di particolare rilevanza per l’Associazione. Vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal versamento della quota associativa;
  • Sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente al sostegno economico di attività e progetti dell’Associazione in modo continuativo; essi vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci Onorari e i soci Sostenitori possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Art. 6 – Ammissione dei soci Ordinari

L’ammissione dei soci Ordinari avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due soci, di cui un socio Fondatore. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio comporta l’obbligo del versamento di una quota di iscrizione annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le domande presentate da minorenni (ma comunque con almeno 14 anni compiuti) dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà che rappresenterà il minore stesso nei confronti dell’Associazione e ne risponderà per tutte le eventuali obbligazioni.

Art. 7 – Decadenza della qualifica di socio

La qualifica di socio decade per i seguenti motivi:

  • dimissioni comunicate per iscritto;
  • delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per: accertati motivi di incompatibilità, mancato rispetto del presente Statuto, comportamento ritenuto non degno all’interno dell’Associazione;
  • mancato versamento della quota associativa annuale entro l’anno solare;
  • decesso.

III. Organi dell’Associazione

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Tesoriere
  • Il Segretario generale

Art. 9 – Assemblee dei soci

L’Assemblea ordinaria è costituita dai soci Fondatori e Ordinari ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno, con avviso scritto (via email, lettera oppure sms) almeno 10 giorni prima del giorno di convocazione.

All’Assemblea ordinaria competono i seguenti compiti:

  • delineare gli indirizzi generali dell’attività associativa;
  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  • eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
  • approvare i regolamenti interni;
  • deliberare in merito all’esclusione dei soci;
  • deliberare sulle altre questioni attinenti l’Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, in un giorno diverso dalla prima, invece è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti e delibera a maggioranza semplice dei voti.

L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno i due terzi dei soci Fondatori e Ordinari. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti. L’assemblea straordinaria può deliberare sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, che devono però essere deliberate con il 75% dei voti.  

Le Assemblee ordinarie o straordinarie possono essere convocate in ogni luogo, sia in Italia che all’estero, purché nei paesi dell’Unione Europea. Possono essere tenute anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché:

  • il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considera, a tale fine, tenuta la riunione;
  • i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi permettano di accertare l’identità degli intervenuti e  consentano a tutti di intervenire in tempo reale e di trasmettere e ricevere documenti;
  • in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Le decisioni per conto dell’Assemblea ordinaria possono essere adottate anche a seguito di consultazione scritta dei Soci, fatta eccezione per: modifiche dell’atto costitutivo; scioglimento anticipato volontario dell’Associazione; nomina e revoca dei Consiglieri o dei liquidatori e relativi compensi e criteri di svolgimento; qualunque decisione venga richiesta da uno o più membri del Consiglio Direttivo o da più della metà dei Soci, oppure la cui adozione con deliberazione in sede di riunione dell’Assemblea sia espressamente prevista dalla legge.

Il procedimento per la consultazione scritta è regolato come segue: un Socio o uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti i Soci e Consiglieri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro cui ciascun Socio deve far pervenire presso la sede sociale, all’attenzione del Segretario, l’eventuale consenso. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (compresi telefax e posta elettronica) e devono risultare da apposito verbale. La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di oltre la metà dei Soci. La data della decisione coincide con la scadenza del termine stabilito per la risposta.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri stabiliti tra i Soci Ordinari o Fondatori, ed è eletto dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono adottate a maggioranza semplice dei voti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È consentita la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono a mezzo sistemi audio e video sincroni.

Il Consiglio Direttivo è delegato dei poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, inclusa l’approvazione dei Regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere; nomina, inoltre, un Segretario Generale del Consiglio stesso tra i soci dell’Associazione; può altresì nominare un Comitato Esecutivo, un Direttore Esecutivo e uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali Organi i propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge.  Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l’automatica decadenza dalla carica di Consigliere; di tale circostanza, il Consiglio Direttivo ne darà atto alla prima Assemblea utile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica o può richiedere l’avvio delle procedure elettorali per la sostituzione dei componenti mancanti.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea provvederà all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; in caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza, inadempimento o impedimento, le relative funzioni vengono esercitate dal Vice-presidente con firma e rappresentanza legale dell’Associazione o da altro membro designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, inerente all’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i suoi compiti, gli è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Segretario generale

Il Segretario generale è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti almeno da Presidente e Segretario, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci. In caso di sua assenza, è nominato un segretario verbalizzante facente funzioni tra i soci presenti.

Art. 14 – Durata ed esercizio delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; sono inoltre assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

IV – Esercizio finanziario

Art. 15 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed entro il successivo mese di aprile, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale e il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31 maggio seguente.

Art. 16 – Bilancio e contabilità

Presso la sede dell’Associazione saranno tenuti i libri contabili eventualmente previsti dalla Legge e la contabilità che registri le somme ricevute e versate, indicando con trasparenza le operazioni svolte.

Art. 17 – Utili e avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione/distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’associazione ha l’obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione o utili esclusivamente per il conseguimento delle attività ad essa direttamente connesse.

V – Patrimonio dell’Associazione

Art. 18 – Fondo patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili o immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  • contributi dei soci (costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari entro un limite stabilito dall’Assemblea);
  • elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
  • contributi derivanti da Enti pubblici e privati;
  • contributi di organismi internazionali;
  • fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  • tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il conseguimento dell’attività istituzionale.

VI – Scioglimento dell’Associazione

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con il 75% dei voti dei presenti. L’assemblea provvederà a nominare uno o più Liquidatori.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’apposito organismo di controllo, di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

VII – Disposizioni finali

Art . 20 Norme di rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per tutto quanto in Esso non previsto si fa rinvio alle norme di legge in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

SLUM CHILD ONLUS – CF: 91399330371
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